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Entrato in crisi il principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, si propone il rimedio della nullità verso condotte sleali nella fase precontrattuale, anche con riferimento alla deroga di norme dispositive espressione di una condotta abusiva del partner contrattuale. La soluzione va però temperata in relazione all'eterogeneità del caso concreto che impone di rinvenire "il giusto rimedio" per evitare un eccesso di tutela rispetto all'interesse da proteggere, esigenza presente anche nel momento integrativo del contratto a fronte di clausole illecite: ne è prova la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di termini di pagamento nelle relazioni commerciali che, sebbene rinvii all'art. 1339 c.c. per supplire alla nullità della clausola abusiva, impone di ricercare il rimedio più appropriato, rinvenibile nell'utilizzo dell?art. 1183 c.c., temperato dall'intervento perequativo giudiziale.